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Legge 958/1986

Art. 51 — Ufficiali di complemento della Guardia di finanza

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/51parte di Legge 958/1986
Art. 51. (Ufficiali di complemento della Guardia di finanza) 1. Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della guardia di finanza.

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