Legge 958/1986
Art. 51 — Ufficiali di complemento della Guardia di finanza
Art. 51. (Ufficiali di complemento della Guardia di finanza) 1. Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della guardia di finanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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