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Legge 958/1986

Art. 48 — Relazione sullo stato del personale di leva

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/48parte di Legge 958/1986
Art. 48. (Relazione sullo stato del personale di leva) 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresi' lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la situazione delle attivita' culturali e ricreative a favore dei militari di leva. Nota all'art. 48, comma 1: L'art. 24 della legge n. 332/1978 (per l'oggetto della legge si veda nella nota all'art. 15) prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato della disciplina militare.

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