Legge 958/1986
Art. 46 — Rappresentanza della leva nel COCER
Art. 46. (Rappresentanza della leva nel COCER) 1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. 2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato cosi' ripartite: a) due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari; b) una unita' in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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