Legge 958/1986
Art. 39 — Volontari tecnici operatori
Art. 39. (Volontari tecnici operatori) 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli arruolamenti di volontari tecnici operatori nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. 2. Ai fini di quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma prolungata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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