Legge 958/1986
Art. 36 — Avanzamento
Art. 36. (Avanzamento) 1. I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi o le qualifiche di: a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione; b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del settimo mese dall'incorporazione e purche' abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto; c) sergente di complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione. 2. Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale. 3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualita' di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212. 4. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, puo' chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio. 5. Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo. Note all'art. 36, commi 3 e 4: - Per l'oggetto della legge n. 212/1983 si veda nelle precedenti note all'art. 35, comma 5. - I benefici ai quali si fa riferimento sono stabiliti dall'art. 21 della legge citata. Tale norma prevede riserve di posti per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive e inferiori, o equiparate, del personale civile della Difesa, delle altre Amministrazioni dello Stato, e di tutte le altre amministrazioni, aziende, enti, istituti soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, nonche' esenzione dai limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi, a favore degli idonei non vincitori dei concorsi nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40,comma 1, lettera e)l'abrogazione dell'art. 36.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.36.
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