Legge 958/1986
Art. 34 — Limiti massimi
Art. 34. (Limiti massimi) 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge. 2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare. Nota all'art. 34, comma 1: In precedenza l'art. 36 della legge n. 191/1975 stabiliva il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non poteva superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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