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Legge 958/1986

Art. 3 — Durata della ferma di leva

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/3parte di Legge 958/1986
Art. 3. (Durata della ferma di leva) 1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi".

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