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Legge 958/1986

Art. 21 — Carabinieri ausiliari

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/21parte di Legge 958/1986
Art. 21. (Carabinieri ausiliari) 1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda: a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilita' di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualita' di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge. 2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale e' corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito. 3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma gia' percepita nella posizione di ausiliari. 4. In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianita' di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri. Note all'art. 21, comma 5: - Per le provvidenze previste dagli articoli 28 e 29 della legge n. 191/1975 si veda nelle note dell'art. 18, comma 1. - Per le provvidenze previste dall'art. 30 della medesima legge, si veda l'art. 19 della legge qui pubblicata e la relativa nota.

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