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Legge 958/1986

Art. 10 — Rinvio per motivi di studio

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/10parte di Legge 958/1986
Art. 10. (Rinvio per motivi di studio) 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti: "Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore". 2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Nota all'art. 10, commi 1 e 2: Il testo vigente dell'art. 19 della legge n. 191/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19. - Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi: a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni; b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni; c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata di superiore a cinque anni; d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale; e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale. Fermi restando i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi puo' essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma, di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studio del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno in corso interessato, piu' di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore". Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi 1 giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per piu' di due anni, ai sensi del successivo articolo 20. I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopracennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; 2) [ex 4)] conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire i corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione. - Il testo dei numeri abrogati dalla legge qui pubblicata era il seguente: "2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facolta', scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purche', in entrambi i casi, continuano ad attendere agli studi intrapresi; 3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria o ad altro istituto superiore".

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