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Legge 742/1986

Art. 9 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/9parte di Legge 742/1986
Art. 9. (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione) 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, almeno un terzo dei quali deve avere svolto, per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in societa' o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire; d) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

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