Legge 742/1986
Art. 89 — Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunita' economica europea
Art. 89. (Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunita' economica europea) 1. Agli effetti degli articoli 9, comma 2, lettera c), e 15, comma 1, lettera d), i residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza. 2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso puo' essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione. 3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.