Legge 742/1986
Art. 81 — Cessioni dei rischi in riassicurazione
Art. 81. (Cessioni dei rischi in riassicurazione) 1. Ai fini dell'ammissibilita' dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilita', secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP puo' non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilita' delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunita' economica europea.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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