Legge 742/1986
Art. 74 — Doveri degli organi di vigilanza
Art. 74. (Doveri degli organi di vigilanza) 1. Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, l'ISVAP, nel quadro della collaborazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, esprime il proprio parere sul programma di attivita' che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, debbono presentare alle competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Il parere e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla competente autorita' di vigilanza dello Stato membro della Comunita' economica europea. 2. L'ISVAP deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorita' il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che l'ISVAP abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando sia richiesto dalle competenti autorita' di vigilanza di uno Stato membro della Comunita', economica europea, deve vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni dell'articolo 44. Il Ministro deve altresi' vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando cio' sia richiesto dalle competenti autorita' di un altro Stato membro della Comunita' economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della Comunita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prendere i necessari accordi con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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