Legge 742/1986
Art. 72 — Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate
Art. 72. (Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate) 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione. 2. Resta fermo il disposto dell'articolo 67, comma 2, della presente legge.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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