Legge 742/1986
Art. 70 — Procedura della liquidazione coatta amministrativa
Art. 70. (Procedura della liquidazione coatta amministrativa) 1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalita' e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera f), della legge 12 agosto 1982, n. 576. Nota all'art. 70. comma 1: Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera f), della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e' il seguente: "Compete altresi' all'ISVAP: (omissis) f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa".
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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