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Legge 742/1986

Art. 7 — Autorizzazione

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/7parte di Legge 742/1986
Art. 7. (Autorizzazione) 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'autorizzazione e' rilasciata, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e su parere dello stesso Istituto sul programma di attivita' ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione e' efficace per l'intero territorio nazionale. 4. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 5. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note all'art. 7, comma 2: - Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e' il seguente: "Compete altresi' all'ISVAP: (omissis). d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, e' tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato". - Il D.P.R. n. 449/1959 approva il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private. Il titolo IX del predetto testo unico reca norme sulla istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private. Nota all'art. 7, comma 4: Il D.P.R. n. 641/1972, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, concerne la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Il testo del numero d'ordine 80 della tariffa allegata al decreto e' il seguente: n. d'ord. |80 Indicazione degli atti soggetti a tassa 1) Autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni, alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendano istituire nello Stato la legale rappresentanza (articoli 17. 22 e 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazioni, nonche' agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2. 4 e 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1923 [recte: 1933], n. 1598, e articoli 33, 43 e 45 del testo unico su indicato): - per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea Ammontare della tassa 500.000 Modo di pagamento ordinario - per le spese estere Ammontare della tassa 1.000.000 Modo di pagamento ordinario Note Le societa' a forma di cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali. Indicazione degli atti soggetti a tassa 2) Autorizzazioni ad estendere l'esercizio assicurativo, a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento di capitale e del fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e gli articoli 18 e 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 Ammontare della tassa 300.000 L'ammontare delle tasse sopraindicate e' stato elevato, da ultimo, dall'art. 5, ventinovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (la quale ha integralmente sostituito le disposizioni del decreto) nelle seguenti misure: L'importo di L. 500.000 e' stato elevato a L. 1.979.000, l'importo di L. 1.000.000 e' stato elevato a L. 3.956.000 e quello di L. 300.000 e' stato elevato a L. 1.188.000.

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