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Legge 742/1986

Art. 62 — Obbligo di cessione

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/62parte di Legge 742/1986
Art. 62. (Obbligo di cessione) 1. Il secondo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dai seguenti: "La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione". 2. La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all'art. 62 e all'art. 63, commi 1 e 9: Il testo vigente dell'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 23 (Obbligo di cessione). - Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico sono obbligate a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione. L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'istituto e' tenuto ad adempiere, per le quota cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi", Nota all'art. 63, comma 4: Il testo degli articoli 96 e 97 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 96 (Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto). - Nel primo anno di assicurazione e' fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate". "Art. 97 (Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto). - Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il quaranta per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importo non superiore alle lire diecimila nonche' quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie".

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