Legge 742/1986
Art. 60 — Liquidazione volontaria
Art. 60. (Liquidazione volontaria) 1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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