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Legge 742/1986

Art. 55 — (Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubbl…

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/55parte di Legge 742/1986
Art. 55. (Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica) 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica puo' essere revocata, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando l'impresa: a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso previste dal titolo II; b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43; c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; d) non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attivita' o applichi tariffe diverse da quelle approvate; e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. 2. L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.

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