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Legge 742/1986

Art. 51 — Agevolazioni per le imprese operanti in piu' Stati membri della Comunita' economica europea

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/51parte di Legge 742/1986
Art. 51. (Agevolazioni per le imprese operanti in piu' Stati membri della Comunita' economica europea) 1. Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o piu' Stati membri della Comunita' economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 48, il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunita' economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. 2. La domanda di cui al comma 1 va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri interessati. 3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea. 4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea. La domanda deve essere motivata. 5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio della Comunita' economica europea.

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