Legge 742/1986
Art. 5 — Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
Art. 5. (Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami. 2. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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