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Legge 742/1986

Art. 5 — Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/5parte di Legge 742/1986
Art. 5. (Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami. 2. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.

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