Legge 742/1986
Art. 32 — Copertura delle riserve tecniche
Art. 32. (Copertura delle riserve tecniche) 1. Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; c) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; d) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto; h) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; l) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; m) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; n) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera i); o) quote di fondi di investimento; p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. 2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio. 3. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3. Nota all'art. 32, comma 1, lettera a): Il testo dell'art. 54 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e' il seguente: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti - Coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato". Nota all'art. 32, comma 1, lettera c): Il testo dell'art. 41 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e' il seguente: "Art. 41. - Sono deferite al Comitato dei Ministri in conformita' dell'art. 14: a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle Finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso a norma del R.D.L. 18 settembre 1934, n. 1463, e del R.D.L. 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario; b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R.D.L. 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e societa' di credito edilizio in genere; c) le attribuzioni spettanti a norma del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonche' dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario; d) le attribuzioni spettanti a norma del R.D.L. 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano; e) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le operazioni pubbliche; f) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'; g) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale; h) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero". Nota all'art. 32, comma 1, lettera g): Il D.L.C.P.S. n. 1577/1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948, reca: "Provvedimenti per la cooperazione". Note all'art. 32, comma 1, lettera i): - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Societa' per azioni quotate in borsa), e' il seguente: "Art. 8. - (Albo speciale delle societa' di revisione). - La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. Nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti: 1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attivita'; 2) per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per, almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; 3) per le societa' semplici devono osservarsi le modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice civile; 4) per le societa' con soci illimitatamente responsabili: a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione; 5) per le societa' a responsabilita' limitata o per azioni il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; e) istituti, anche se costituiti in forma di societa' per azioni che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale. Le societa' costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilita' limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni: a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attivita' di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di societa' costituite in conformita' della legge in uno degli Stati membri della Comunita' economica europea e riconosciute, ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220; b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attivita' di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita'; c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione. Le societa' estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alta stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attivita' di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. Le azioni della societa' di revisione costituita sotto forma di societa' per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata. Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della societa' dall'albo speciale. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere socio o amministratori delle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale. I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la societa' di revisione. Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto". - Il n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile, considera societa' controllate quelle che lo sono da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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