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Legge 742/1986

Art. 29 — Atti soggetti ad approvazione

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/29parte di Legge 742/1986
Art. 29. (Atti soggetti ad approvazione) 1. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonche' le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione. 2. Sono soggette ad approvazione con le modalita' previste dal comma 1 le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 12.

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