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Legge 742/1986

Art. 25 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/25parte di Legge 742/1986
Art. 25. (Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio) 1. L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea e che intenda esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attivita' e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. 2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dalla lettera b) del comma 3. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, ultima parte. 3. L'impresa deve inoltre dare prova: a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione; b) di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla meta' del suddetto importo minimo. 4. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre: a) presentare insieme alla domanda i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 19; b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati; c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti; d) presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 20; e) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge. 5. Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 4. 6. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi della lettera b) del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Nota all'art. 25, comma 1: Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la precedente nota all'art. 19, comma 1. Nota all'art. 25, comma 6: Il testo dell'art. 27 del R.D. n. 63/1925 (Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 1, n. VII, del R.D.L. 5 aprile 1925, n. 440, e' il seguente: "Art. 27. - I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto e' disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano. Nessun mutamento nei titoli depositati puo' essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati. Le annualita' di cui al n. 3) dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono inscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualita' sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvedera' al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1) e 2) del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualita' potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attivita' vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche. Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprieta' del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 2843 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. I depositi in numerario ai termini del n. 7) del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso casse di risparmio ordinarie o postali: sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale". I numeri 1), 2), 3) e 7) dell'art. 26 del R.D. n. 63/1925, citati nell'art. 27 soprariportato, indicano le seguenti attivita': 1) titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2) cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno e nelle colonie; 3) annualita' dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 7) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito (28) o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del cinque per cento delle riserve.

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