Legge 742/1986
Art. 11 — Quote ed azioni delle societa' cooperative di assicurazione
Art. 11. (Quote ed azioni delle societa' cooperative di assicurazione) 1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata e' di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Nota all'art. 11, comma 1: Il testo vigente dell'art. 24 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione) e' il seguente: "Art. 24. - Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e di quattro milioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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