Legge 224/1986
Art. 12 — 1
Art. 12. 1. Il premio, di cui al precedente articolo 11, e' corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici. 2. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto. 3. Il premio di congedamento non compete nei casi in cui e' liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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