Legge 816/1985
Art. 20 — Ambito di applicazione Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fa…
Art. 20. Ambito di applicazione Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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