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Legge 816/1985

Art. 20 — Ambito di applicazione Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fa…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/20parte di Legge 816/1985
Art. 20. Ambito di applicazione Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

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