Legge 816/1985
Art. 18 — Disposizione transitoria I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore dell…
Art. 18. Disposizione transitoria I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632. Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali), e' il seguente: "Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico: 1) l'indennita' di carica, se deliberata dall'ente od azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 2) un assegno, sempre a carico dell'ente od azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennita' di carica; 3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione di appartenenza provvede altresi' al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonche' delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria. Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'ente ed azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti. Qualora l'ente o l'azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennita' di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'ente od azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo". - La legge 18 dicembre 1979, n. 632, concerne: "Aumento dell'indennita' per amministratori e consiglieri di comuni e province".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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