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Legge 816/1985

Art. 14 — Divieto di cumulo Le indennita' di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/14parte di Legge 816/1985
Art. 14. Divieto di cumulo Le indennita' di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. I parlamentari nazionali o europei, nonche' i consiglieri regionali possono percepire solo le indennita' di presenza previste dalla presente legge. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di carica prevista dalla presente legge non e' dovuta alcuna indennita' di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

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