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Legge 620/1985

Art. 38

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/38parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 38. (Limitazione transitoria dell'esigenza di novita') Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facolta', senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novita' prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varieta' di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varieta'.

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