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Legge 620/1985

Art. 36

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/36parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 36. (Territori) 1. Ogni Stato puo' dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o puo' informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica. 2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica puo', in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo I acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtu' di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale. b) Ogni notifica effettuata in virtu' del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

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