Legge 620/1985
Art. 34
ARTICOLO 34. (Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi) 1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato. 2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto ("il primo Stato") puo' dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applichera' la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso ("il secondo Stato"). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo dei 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.
↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.