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Legge 620/1985

Art. 30

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/30parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 30. (Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame) 1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare: a) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione; b) stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio gia' esistente; c) assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati. 2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varieta' previsto dall'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari. 3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

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