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Legge 620/1985

Art. 26

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/26parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 26. (Finanze) 1. Le spese dell'Unione sono coperte: dai contributi annuali degli Stati dell'Unione; dalla remunerazione di prestazione di servizi; da introiti vari. 2. a) La quota di ogni Stato dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui e' determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione e al numero di unita' di contributi ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. La detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4. b) Il numero delle unita' di contributo e' espresso in numeri interi o in frazioni di unita', purche' tale numero non sia interiore ad un quinto. 3. a) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell'Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unita' di contributo ad esso applicabile e' lo stesso che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione dei 1961, modificata con l'Atto aggiuntivo del 1972. b) Per quanto concerne ogni altro Stato, questi indica, al momento della propria adesione alla Unione, in una dichiarazione indirizzata al segretario Generale, il numero di unita' di contributo ad esso applicabile. c) Ogni Stato dell'Unione puo', in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, un numero di unita' di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtu' delle precedenti lettere a) o h). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa acquista efficacia all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale viene fatta. 4. a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unita' di contributo e' uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione diviso per il numero totale di unita' applicabile a tali Stati. b) L'ammontare del contributo di ogni Stato dell'Unione e' uguale all'ammontare di un'unita' di contributo moltiplicato per il numero di unita' applicabile a tale Stato. 5. a) Uno Stato dell'Unione in ritardo nel pagamento dei suoi contributi non puo', subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b), esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare dei suoi arretrati e' uguale o superiore a quello dei contributi di cui e' debitore per i due ultimi anni completi che sono trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione. b) Il Consiglio puo' autorizzare il detto Stato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto per tutto il tempo in cui esso ritenga che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

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