Open·Parlamento
HomeNormeLegge 620/1985Art. 21
Legge 620/1985

Art. 21

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/21parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 21. (Compiti del Consiglio) I compiti del Consiglio sono i seguenti: a) studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione; b) nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione; c) esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima; d) dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione; e) esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione; f) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale; g) fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione; h) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.