Legge 620/1985
Art. 18
ARTICOLO 18. (Presidente e vicepresidenti del Consiglio) 1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Puo' inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni.
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