Legge 620/1985
Art. 16
ARTICOLO 16. (Composizione del Consiglio: numero dei voti) 1. Il Consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al consiglio ed un supplente. 2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti. 3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.
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