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Legge 47/1985

Art. 5 — Opere di amministrazioni statali

ELI /it/legge/1985/02/28/47/art/5parte di Legge 47/1985
Art. 5. (Opere di amministrazioni statali) Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.

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