Legge 47/1985
Art. 48 — Disposizione transitoria
Art. 48. (Disposizione transitoria) Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 1
- D.P.R. 380/06 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. autoritativoha disposto (con l'art. 136, comma 2, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 48.
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