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Legge 47/1985

Art. 48 — Disposizione transitoria

ELI /it/legge/1985/02/28/47/art/48parte di Legge 47/1985
Art. 48. (Disposizione transitoria) Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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