Legge 47/1985
Art. 22 — Norme relative all'azione penale
Art. 22. (Norme relative all'azione penale) L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
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Abroga · 1
- D.P.R. 380/06 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. autoritativoha disposto (con l'art. 136, comma 2, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 22.
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