Legge 47/1985
Art. 19 — Confisca dei terreni
Art. 19. (Confisca dei terreni) La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
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Abroga · 1
- D.P.R. 380/06 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. autoritativoha disposto (con l'art. 136, comma 2, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 19.
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