Open·Parlamento
HomeNormeLegge 47/1985Art. 11
Legge 47/1985

Art. 11 — Annullamento della concessione

ELI /it/legge/1985/02/28/47/art/11parte di Legge 47/1985
Art. 11. (Annullamento della concessione) In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 47/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.