Legge 301/1984
Art. 9 — Abrogazione di norme in contrasto A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogat…
Art. 9. Abrogazione di norme in contrasto A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Sono fatte salve le modalita' previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1 lettera g)la conferma dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 301/1984 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.