Legge 212/1983
Art. 79 — All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, s…
Art. 79. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 79.
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