Legge 212/1983
Art. 73 — Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottuffi…
Art. 73. Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di eta'. La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di eta'. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non puo' superare il periodo di cinque anni. La facolta' prevista dal precedente primo comma puo' essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 73.
↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.