Open·Parlamento
HomeNormeLegge 212/1983Art. 70
Legge 212/1983

Art. 70 — All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corp…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/70parte di Legge 212/1983
Art. 70. All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni: a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianita' assoluta posseduta; b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina; c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza. Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianita' di grado, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all'articolo 55. Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma restando la validita' dei quadri di avanzamento eventualmente gia' formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi. Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare; da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unita', ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo. Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso. L'idoneita' conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi e' equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validita' dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianita' minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalita' di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento. Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validita' dei relativi quadri di avanzamento, una anzianita' minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente gia' formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalita' di cui al presente comma.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 69 Art. 71 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.