Legge 212/1983
Art. 63 — Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e del…
Art. 63. Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di eta', la cessazione dal servizio permanente. I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianita' e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualita' indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 63.
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