Legge 212/1983
Art. 56 — Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura genera…
Art. 56. Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica. I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 56.
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