Legge 212/1983
Art. 54 — I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli de…
Art. 54. I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente: a) ruoli normali; b) ruoli speciali; c) ruoli di cui al precedente articolo. L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in 28 anni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 54.
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