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Legge 212/1983

Art. 43 — I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza pos…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/43parte di Legge 212/1983
Art. 43. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53. Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.

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